martedì 24 luglio 2007

VOTO DI SCAMBIO E INDULTO (O INSULTO - scegliete voi!!)

Segnalo un post pubblicato da Antonino Monteleone sul suo blog personale e che induce tutti noi a dei spunti riflessivi e che dimostra come la classe politica dirigente sia diventata oramai una casta di intoccabili che mira soltanto a tutelare ed incrementare un unico interesse: quello personale!!! (Francesco Trunfio)

Sfoglio Calabria Ora e scopro che l'incompatibilità del consigliere-poliziotto di Alleanza Nazionale, Massimo Labate (arrestato per voto di scambio e concorso esterno in associazione mafiosa), era stata sollevata dall'opposizione interpellando Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale e prefetto De Sena.

Marco Minniti - oggi Vice Ministro agli Interni - presentò una interpellanza a risposta scritta all'allora Ministro degli Interni Beppe Pisanu denunciando la violazione dell'art. 63 del D.Lgs 267/2000.

Marco Minniti, che con la vittoria di Prodi è diventato Vice proprio in quel dicastero al quale scrisse chiedendo lumi sull'atteggiamento dell'amministrazione Scopelliti, non fece nulla per risolvere una situazione di conflitto persistente fino alla seconda settimana di Giugno (durante la quale Massimo Labate lasciò l'incarico di Presidente della Commissione tecnica di Controllo della Leonia Spa - che gestisce lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a Reggio Calabria).

E' certo però che Marco Minniti qualcosa l'ha fatta "per" Massimo Labate.

Egli fa parte di quel magnifico squadrone di facce di cu*o che hanno votato l'indulto esteso anche al reato di voto di scambio (http://it.wikipedia.org/wiki/Voto_di_scambio) ex art. 416 ter del Codice Penale.

Antonino Monteleone

Qualcosa sull'indulto... (Francesco Trunfio)
Legge 241/2006 - INDULTO (http://it.wikipedia.org/wiki/Indulto)
"E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le penedetentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole ocongiunte a pene detentive"
Riporto qui di sotto l'ex art. 416, 416 bis, 416 ter e preciso che l'indulto non si applica a:
10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzataalla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 delcodice penale);
11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);



416 Associazione per delinquere
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

416-bis Associazione di tipo mafioso(così modificato dall'articolo 1, comma 2, legge n. 251 del 2005)
1. Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.


2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso
1. La pena stabilita dal primo comma si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

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